1. È istituita la Commissione nazionale per la promozione e la tutela dei diritti umani, di seguito denominata Commissione, con lo scopo di promuovere e di tutelare i diritti fondamentali della persona, riconosciuti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte.
2. La Commissione opera in autonomia e indipendenza.
3. La Commissione è organo collegiale costituito dal presidente, nominato con determinazione adottata di intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, e da altri otto componenti eletti, con voto limitato a due, in numero di quattro dal Senato della Repubblica e in numero di quattro dalla Camera dei deputati.
4. Il presidente e gli altri componenti durano in carica quattro anni e non possono essere confermati per più di una volta. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato sono attivate le procedure per la nomina del nuovo presidente e per l'elezione dei nuovi componenti.
5. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e gli altri componenti sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in