Art. 1.
(Istituzione e composizione della Commissione nazionale per la promozione e la tutela dei diritti umani).

      1. È istituita la Commissione nazionale per la promozione e la tutela dei diritti umani, di seguito denominata Commissione, con lo scopo di promuovere e di tutelare i diritti fondamentali della persona, riconosciuti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte.
      2. La Commissione opera in autonomia e indipendenza.
      3. La Commissione è organo collegiale costituito dal presidente, nominato con determinazione adottata di intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, e da altri otto componenti eletti, con voto limitato a due, in numero di quattro dal Senato della Repubblica e in numero di quattro dalla Camera dei deputati.
      4. Il presidente e gli altri componenti durano in carica quattro anni e non possono essere confermati per più di una volta. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato sono attivate le procedure per la nomina del nuovo presidente e per l'elezione dei nuovi componenti.
      5. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e gli altri componenti sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in

 

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attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.
      6. Le indennità del presidente e degli altri componenti sono stabilite con il regolamento di cui all'articolo 7, comma 6, nell'ambito di una dotazione finanziaria complessiva non superiore a 2.340.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007.